Quale elemento ricorrente si propone la verifica del corretto utilizzo dei parapetti di sommità, da parte delle imprese affidatarie per l’esecuzione di lavori in quota, con particolare riferimento ai lavori in copertura, siano essi di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria.
In primo luogo è opportuno partire dall’analisi di quanto indicato nella Circolare nr 29 del 27.08.2010 emessa dal Ministero del lavoro, al fine della verifica di quanto previsto dagli art. 111, 115, 122, 125, 131 e 133 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Successivamente l’INAIL con un documento pubblicato nel novembre 2017 dal titolo “I Parapetti di sommità dei ponteggi – Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”, ha fornito una analisi comparativa inerente il corretto impiego di tali dispositivi legati al rischio di caduta dall’alto in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente.
Come sempre, prima di fornire qualche elemento di riflessione su quanto pubblicato dall’INAIL è utile ricordare che non esistono delle situazioni precostituite, ma è sempre necessario effettuare delle valutazioni caso per caso.
Per questo motivo bisogna ricordarsi che nel caso di lavori rientranti nell’ambito del titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i. (TUS) il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento è un allegato contrattuale obbligatorio e il CSP e successivamente il CSE non devono intervenire per ratificare scelte di comodo proposte dalle aziende ai committenti senza una dovuta e opportuna verifica delle obbligazioni poste in essere dal TUS.
Nello specifico si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 111 del TUS prevede che “Il datore di lavoro in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate (…), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini”
Il comma 6 dell’articolo sopra citato inoltre indica che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
La linea guida pubblicata dall’INAIL evidenzia che un ponteggio utilizzato come sistema di protezione per lavoratori che svolgono la loro attività in copertura deve possedere determinati requisiti prestazionali.
Pertanto, si rimanda ad una attenta lettura della Linea guida pubblicata.
Bologna, lì 05 luglio 2018
Il presidente ACAER
Arch. Patrizia Minardi
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