Possibili criticità nell’applicazione dell’art. 11 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»)
Il decreto 07 marzo 2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», all’art. 11 (gestione sinistri) comma 1 riporta:
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
Poiché all’art. 2 (rapporti con altre figure) comma 3 del citato Decreto si indica che “Laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia”, ed essendo del tutto evidente che il ruolo e compito del CSE (Coordinatore in fase di esecuzione) debba essere svolto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 92, non si comprende come, nel caso in cui si verifichino sinistri a persone (forse ………… traducibile con il termine infortuni ……) Il Direttore dei lavori debba definire provvedimenti che ricadono o ricadrebbero nella sfera di competenza del CSE, tenendo altresì conto del fatto che il Direttore dei Lavori, a differenza del CSE potrebbe non essere in possesso di specifica competenza attestata mediante corsi di formazione in riferimento all’applicazione di quanto previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i..
Inoltre si ritiene che il termine persone sia decisamente generico, poichè forse andrebbe specificato il fatto che si tratta sia di soggetti lavoratori che possibili soggetti terzi.
Indipendentemente dal nostro pensiero, è del tutto evidente che quanto sopra richiamato (art. 11) andrebbe meglio definito, poichè nel momento in cui si opera nell’ambito applicativo del D.lgs 81/08 e s.m.i. vi è il rischio di una possibile responsabilità penale dei soggetti coinvolti anche in virtù di quanto prevede l’art. 40 comma 2 del codice penale. Inoltre, è sempre oggetto di attenzione quello che dovrebbe essere il corretto rapporto tra il Direttore dei lavori e il Coordinatore in fase di esecuzione.
Si confida nel fatto che questa riflessione si ponga quale stimolo per una riflessione più ampia, anche legata alla possibile conoscenza di quanto previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i. da parte di soggetti che svolgono l’incarico di Direttore Lavori e non di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Milano, 22 giugno 2018
Il Presidente ACAL
Arch. Massimo Rondelli
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